ROTTAMAZIONE QUINQUIES
Come funziona e chi può aderire alla nuova definizione agevolata
E' ufficialmente possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione Quinquies, ricorrendo alcune condizioni.
Di seguito ti illustriamo alcuni dettagli.
La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazionidello Stato (Prefetture)
Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:
- delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.
Restano espressamente esclusi:
- i debiti derivanti da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate;
- i carichi degli enti locali e delle Regioni (ad es. TARI, IMU, bollo auto regionale);
- le sanzioni elevate dalla polizia locale;
- ogni altra fattispecie non riconducibile all’omesso versamento di somme dichiarate.
La norma, inoltre, esclude dalla nuova "Rottamazione" i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni).
La Rottamazione-quinquies risulterà inefficace, a seguito dell’omesso ovvero insufficiente versamento:
- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
- di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30/04/2026.
Il contribuente può richiedere il Prospetto Informativo tramite portale per verificare gli importi di ciascuna cartella da quelli attuali a quelli “rottamati”.
Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e per analisi dettagliate dei singoli casi.